Testo Provvedimento
Provvedimento n. 7348 ( PI2360 ) CORSI A.MI. UNIVERSITY
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 1999;
SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 30 novembre 1998, integrata in data 21 dicembre 1998, l'Associazione a Tutela dei Consumatori di Prato ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di tre messaggi pubblicitari, diffusi dall'"Associazione A.MI. University Accademia Milanese University", con sede in Milano via Vitruvio n. 43 (di seguito A.MI. University), consistenti in due manifesti affissi in Prato nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria nel mese di novembre 1998 e in un'inserzione apparsa nel numero di settembre 1998 della rivista "Il Pianeta Salute" (pagina 4), nei quali vengono pubblicizzati "corsi di pranoterapia" dell'A.MI. University.
Nella richiesta d'intervento si evidenzia che i messaggi sarebbero idonei a indurre in errore i consumatori in quanto, contrariamente al vero, lascerebbero credere che l'attività didattica svolta dalla A.MI. University abbia ricevuto un riconoscimento legale, che esista un albo professionale dei "pranoterapeuti" e che il materiale didattico utilizzato sia fornito gratuitamente ai frequentanti dei corsi pubblicizzati.
2. Messaggi
I messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento consistono in:
a) un manifesto, affisso nei pressi della Stazione Ferroviaria di Prato nel mese di novembre 1998, in cui compare la scritta in caratteri di colore verde "corso di pranoterapia"; nel messaggio si afferma che i suddetti corsi sono organizzati dalla "A.MI. University. Associazione culturale e di ricerca senza scopo di lucro. Reg. Tribunale di Milano 01-02-84 n. 412 serie H" e che "l'associazione ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza, gli studi e la pratica organizzativa delle MEDICINE NATURALI. A tal fine propone un corso biennale di BIO-NATUROPATIA. A fine corso si accede all'Albo dei Bio-Naturopati con registrazione al tribunale di Milano e vidimazione notarile" ;
b) un manifesto, affisso nei pressi della Stazione Ferroviaria di Prato nel mese di novembre 1998, in cui compare la scritta in caratteri di colore blu "corso di Pranoterapia" e in cui si afferma che l'A.MI. University è un' "Associazione culturale e di ricerca senza scopo di lucro. Reg. Tribunale di Milano 01-02-84 n. 412 serie H" e che "il corso trimestrale prevede l'iscrizione all'Albo dell'A.MI. University dei Pranoterapeuti con reg. Tribunale di Milano con vidimazione notarile";
c) un'inserzione pubblicata nella rivista "Il Pianeta Salute", settembre 1998 (pagina 4), avente ad oggetto "corsi di pranoterapia" organizzati dalla A.MI. University, nella quale vengono riportate le diciture "in dotazione: Foto Kirlian, Libri di Testo, Posters" e "Iscrizione all'Albo A.MI. University con atto notarile e reg. Tribunale di Milano".
3. Comunicazione alle parti
In data 8 gennaio 1999 è stato comunicato al richiedente ed all'A.MI. University, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle caratteristiche dei corsi pubblicizzati, ai risultati conseguibili al termine degli stessi, alla qualifica dell'A.MI. University, nonché alla gratuità del materiale didattico.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni in merito alle caratteristiche dei "corsi di pranoterapia" pubblicizzati, alla qualificazione dell'Associazione A.MI. University come "Associazione Culturale e di ricerca senza scopo di lucro", nonché alla natura dell'"Albo dell'A.MI. University", specificando, infine, se il materiale didattico sia stato offerto gratuitamente ai frequentanti.
L'A.MI. University, nelle memorie pervenute nelle date 25 gennaio 1999 e 19 marzo 1999, ha sostenuto quanto segue:
- i "corsi di pranoterapia" sono volti a trasmettere ai frequentanti la conoscenza delle tecniche necessarie per lo svolgimento della professione di pranoterapeuta;
- l'albo dell'A.MI. University è un albo di diritto privato al quale possono iscriversi i pranoterapeuti soci della stessa A.MI. University; ogni iscrizione al detto albo viene vidimata dal notaio; tale albo è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Milano il 9 febbraio 1988, esso viene aggiornato sulla base del registro dell'A.MI. University;
- il materiale didattico è dato in uso in aula ai frequentanti per il periodo di durata del corso; l'acquisto del materiale medesimo è facoltativo. Esso consiste in: "L'a,b,c, della pranoterapia" (costo lire 480.000), "Manuale di pranoterapia" (costo lire 320.000), "Elementi di TRAINING SOFROLOGICO" (costo lire 180.000).
La suddetta Associazione ha prodotto, inoltre, documentazione consistente nel "Regolamento degli Albi tenuti dall'Associazione A.MI. University" depositato presso un notaio in data 8 ottobre 1998, nelle copie di alcuni "Libri degli iscritti all'Albo dei Pranoterapeuti" dell'A.MI.University, nonché nello statuto dell'Associazione medesima il cui articolo 1 prevede: "Sotto la denominazione A.MI. University, Accademia Milanese University per lo studio della pranoterapia, della naturopatia, della parapsicologia e delle scienze umanistiche, è costituita, per una durata illimitata e senza scopo di lucro, una libera associazione sovranazionale, apolitica, apartitica e aconfessionale retta dagli articolo 36 e seg. del Codice Civile e dalle norme del presente statuto".
L'Associazione a Tutela dei Consumatori di Prato, nelle note pervenute nelle date 24 febbraio 1999 e 7 aprile 1999, ha affermato che una partecipante ai corsi pubblicizzati ha versato, oltre alla somma di lire 5.000.000 ai fini dell'iscrizione, la somma di lire 250.000 per il rilascio di un diploma attestante la qualifica di "operatrice pranoterapeuta".
5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio descritto al punto 2.c del presente provvedimento è stato diffuso attraverso la stampa, in data 19 maggio 1999 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 18 giugno 1999, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sostenuto che il suddetto messaggio viola il disposto degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92. Esso è idoneo a indurre in errore i consumatori, in quanto l'A.MI. University, che si pubblicizza come associazione non riconosciuta di diritto privato non avente scopo di lucro, svolge in realtà attività imprenditoriale non avente alcun collegamento scientifico o istituzionale con sedi universitarie. Il messaggio in esame può trarre in inganno i consumatori, inoltre, con riguardo alle finalità del corso, atteso che l'iscrizione presso l'albo dell'A.MI. University si risolve in realtà nell'inserimento in un elenco, privo di valore legale, tenuto e aggiornato dallo stesso operatore pubblicitario. Anche quanto pubblicizzato circa il materiale didattico, che sarebbe fornito in dotazione ai frequentanti i corsi, può indurre in errore, considerato che tale materiale è posto in vendita al prezzo complessivo di lire 980.000.
6. Valutazioni conclusive
I messaggi descritti ai punti 2.b e 2.c del presente provvedimento, in cui vengono pubblicizzati i corsi di pranoterapia dell'A.MI. University, sono volti a sottolineare le caratteristiche essenziali di tali corsi, durante i quali viene impartito l'insegnamento di tecniche e nozioni attinenti la materia della pranoterapia. Tali pubblicità, che si caratterizzano per un taglio sintetico, mediante le affermazioni "l'iscrizione all'Albo dell'A.MI. University dei Pranoterapeuti con reg. Tribunale di Milano con vidimazione notarile", lasciano intendere che, frequentando detti corsi, sia possibile iscriversi nell'albo dell'A.MI.University dei pranoterapeuti. In particolare, i messaggi in esame indicano espressamente che l'albo presso cui si propone l'iscrizione è dell'A.MI. University, organizzazione, peraltro, della quale viene indicata la natura di associazione senza scopo di lucro.
Con riguardo a quanto prospettato relativamente al suddetto albo, dagli accertamenti istruttori svolti è risultato che tale albo, consistente in un elenco contenente i nominativi dei frequentanti i corsi in questione, ha natura privatistica; esso è stato effettivamente istituito e depositato presso il Tribunale Civile di Milano. In tale albo, il cui "Regolamento degli Albi tenuti dall'Associazione A.MI. University" è stato depositato presso un notaio, vengono iscritti i frequentanti tale corsi, soci della medesima associazione.
Alla luce di tali considerazioni, rilevata tra l'altro la totale assenza di riferimenti anche indiretti ad un riconoscimento ufficiale di tali corsi ovvero alla professione di pranoterapeuta, si ritiene che detti messaggi non presentino elementi idonei a indurre in errore i consumatori con riguardo alle effettive caratteristiche e alle finalità dei corsi pubblicizzati.
Diversamente, nel messaggio descritto al punto 2.a non si riscontra un analogo richiamo diretto ed esplicito all'A.MI. University. Esso, infatti, riporta l'affermazione "A fine corso si accede all'Albo dei Bio-Naturopati con registrazione al tribunale di Milano e vidimazione notarile". Il messaggio in esame, pertanto, può lasciar intendere che l'iscrizione a tale albo sia un requisito necessario per poter esercitare l'attività di bionaturopata e che l'albo stesso abbia, dunque, rilievo pubblicistico.
Poiché dalle risultanze istruttorie è emerso che, in realtà, la frequenza dei suddetti corsi consente di essere inseriti in un elenco, tenuto dall'associazione in questione e privo di rilievo pubblicistico, il messaggio in esame può indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche e ai risultati conseguibili mediante la frequenza dei corsi pubblicizzati. Tale messaggio, pertanto, può influire sfavorevolmente sulle scelte economiche dei consumatori, potendo indurre questi ultimi, sulla base di presupposti in realtà inesistenti, a iscriversi a tali corsi.
Il messaggio descritto al punto 2.c, mediante la dicitura "in dotazione: Foto Kirlian, Libri di Testo, Posters", lascia intendere che la fornitura dei libri e del materiale utilizzato durante i corsi sia gratuita ovvero che la stessa sia compresa nella quota di iscrizione per la frequenza dei corsi pubblicizzati.
Come emerge dalle risultanze istruttorie, l'operatore pubblicitario ha dichiarato che ai frequentanti è dato in uso, soltanto durante le lezioni, il materiale didattico descritto e che lo stesso può essere acquistato per una somma pari complessivamente a lire 980.000.
Alla luce di tali considerazioni, il messaggio descritto al punto 2.c deve ritenersi idoneo a indurre in errore i consumatori con riguardo alla vantata gratuità del materiale didattico. Sotto questo profilo, tale messaggio può pregiudicare le scelte economiche dei consumatori, i quali sono indotti a ritenere, contrariamente al vero, che il materiale necessario per la frequenza dei corsi sia gratuito.
RITENUTO, pertanto, in parziale difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi descritti ai punti 2.a e 2.c sono idonei a indurre in errore i consumatori in relazione rispettivamente alle effettive caratteristiche e finalità dei corsi pubblicizzati e alla vantata gratuità del materiale didattico utilizzato;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti ai punti 2.a e 2.c del presente provvedimento, diffusi dall'"Associazione A.MI. University Accademia Milanese University" con sede in Milano via Vitruvio n. 43 costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro